Tra i pensieri che attanagliano maggiormente i titolari di attività commerciali ci sono sicuramente le cause di forza maggiore che possono impattare sul prosieguo del proprio business. Per questo motivo assume una notevole importanza l’assicurazione per interruzione di attività. Questo tipo di assicurazione permette, come si evince dal nome, di coprire i danni derivanti dall’interruzione dell’attività commerciale consentendo la continuità della stessa: tale strumento si applica in base a determinate cause e modalità, con durata prestabilita.
L’assicurazione copre il rischio da perdita del profitto per il fermo di attività dovuto a ripercussioni e casi eccezionali, quali terremoto, inondazioni e incendi.
Nei prossimi paragrafi vedremo dunque quali sono i casi previsti per usufruire dell’assicurazione per interruzione di attività e le diverse forme esistenti oltre all’importanza di una simile tutela, accresciuta dopo la pandemia da covid-19 che ha colpito tutto il mondo mettendo in ginocchio molte attività economiche.
Le cause previste per l’assicurazione per Business Interruption
Quando si è proprietari di un’attività economica bisogna fare i conti anche con eventi fuori dal proprio controllo. Sono proprio questi tipi di cause di forza maggiore a preoccupare maggiormente gli imprenditori che rischiano di vedere compromesso il proprio lavoro senza sapere quali rimedi adottare.
L’assicurazione per interruzione di attività interviene laddove si verifichino danni patrimoniali derivanti dall’impossibilità (totale o parziale) di svolgere l’attività della propria impresa. Tale polizza, per dirla all’inglese, di Business Interruption tende a mantenere la continuità dell’azienda anche in casi simili.
Ma quali sono, nello specifico, le cause che portano a danni patrimoniali di questo genere? Innanzitutto, l’assicurazione per Business Interruption prevede l’intervento di copertura in presenza di danni materiali all’attività, al fabbricato e a tutti i suoi impianti, determinati da casi eccezionali. Un altro caso coperto dall’assicurazione è quando venga accertata l’impossibilità ad accedere ai locali aziendali in seguito a un provvedimento emesso dall’Autorità Pubblica o dall’Autorità Giudiziaria. L’impossibilità di accesso ai locali dell’attività è coperta da assicurazione anche quando essa avviene per effetto di bonifiche ambientali. Il sequestro dei locali aziendali disposto a seguito di incidenti sul lavoro costituisce un’altra situazione per cui scatta l’assicurazione. Inoltre, l’assicurazione interviene qualora si registri un’interruzione della fornitura elettrica, di acqua, gas o linea telefonica per effetto di un danno subito dal fornitore della società di tali servizi. Se, infine, lo svolgimento dell’attività della società dovesse essere dipendente da fornitori e clienti che abbiano subito un danno materiale diretto, anche in quel caso è previsto l’intervento dell’assicurazione per Business Interruption.
In ogni caso, un’importante discriminante da tenere a mente è l’apparato danneggiato da cause terze. La garanzia, infatti, opera quando a subire il danno sono i beni che servono all’assicurato per l’esercizio della sua attività. La garanzia assicurativa delle perdite economiche da interruzione di esercizio opererebbe, al netto della franchigia temporale prevista in polizza, nei seguenti casi: se l’evento che determina l’interruzione di attività avesse danneggiato seriamente l’apparato produttivo; se quest’ultimo fosse assicurato per i danni materiali e diretti; se la copertura dei danni materiali comprendesse l’evento che li avesse provocati.
Se, invece, l’evento avesse danneggiato parti dell’attività che non concorrono all’attività produttiva in questione – come, ad esempio, mense e uffici – l’assicurazione non garantirebbe la copertura.
Forme e durata dell’assicurazione
Le compagnie assicurative garantiscono la copertura dei danni per interruzione di attività mediante compenso aggiuntivo. La durata della garanzia può essere annuale, poliennale o temporanea ed ha inizio dalle ore 24 del giorno in cui si verifica l’evento che determina un’interruzione d’esercizio totale o parziale.
Vediamo ora le forme di assicurazione che si sono susseguite negli anni, a partire dalla forma a indennità aggiuntiva a percentuale: si tratta della modalità più antica e, al tempo stesso, della più semplice. La forma a indennità aggiuntiva a percentuale garantisce fino al 10% (in alcuni casi fino al 15%) delle somme assicurate in polizza incendio per fabbricati, macchinari e merci a copertura delle perdite di guadagno causate da interruzione di attività. Il vantaggio rispetto alle altre opzioni è rappresentato dal non obbligo, per l’assicurato, di dimostrare l’ammontare della perdita e la prova di averla subita; inoltre, la garanzia è prestata priva di franchigie.
La forma a diaria, invece, stabilisce una somma giornaliera da moltiplicare per il numero di giorni di fermata; nei giorni di fermata parziale la diaria verrà decurtata di una parte proporzionale alla parte di attività che proseguirà nonostante il sinistro, con una franchigia di 3 o 5 giorni e un limite di indennizzo pari a 90, 120 o 180 giorni. La durata di questa forma di assicurazione solitamente non supera i 6 mesi. I contro della forma a diaria sono la sua rigidità rispetto al reale andamento economico delle entrate societarie e l’affidamento dell’indennità per casi di fermata parziale alla discrezionalità del perito.
Per attività con produzioni omogenee, il cui valore è stimabile a seconda del peso o quantità prodotti, è indicata la forma assicurativa a unità di produzione; non è adatta quindi a produzioni diversificate e non è applicabile a tutte le tipologie di impresa. Per questa forma di assicurazione i limiti di indennizzo e le franchigie vengono espressi entrambi in unità di produzione. La valutazione basata su quante unità non sono state prodotte fa decadere il bisogno di distinguere la fermata parziale da quella totale e questo le conferisce una miglior fedeltà di corrispondenza fra danno e indennizzo.
Dal mercato anglo-americano proviene la forma loss of profits che si basa sul bilancio della società assicurata. Tale opzione si articola nella forma per somma e forma per differenza. Nel primo caso viene individuata la somma da coprire tramite la somma dei costi fissi all’utile netto; nel secondo caso si sottraggono i costi variabili – ai quali si sommano le rimanenze iniziali di magazzino – dal fatturato a cui vengono sommate le rimanenze finali di magazzino merci. Per costi variabili si intendono tutti quei costi che subiscono una sospensione al verificarsi dell’interruzione dell’attività.
Dalla loss of profits deriva la forma a margine di contribuzione che ne mantiene le modalità di calcolo della somma da assicurare. Questa forma assicurativa svincola il calcolo dell’indennizzo dal rapporto fra somma assicurata e fatturato.
Interruzione di attività e covid-19: cosa c’è da sapere
Lo scoppio della pandemia di covid-19 che ha devastato l’economia di tutto il mondo ha creato un particolare precedente per quanto riguarda le assicurazioni per interruzione di attività. Le diverse interpretazioni delle compagnie assicurative alle richieste delle aziende hanno aperto una questione di notevole importanza sul tema.
Inizialmente, la maggior parte delle richieste di indennizzo per il mancato profitto sperato dagli interessati a seguito di provvedimenti emanati da Autorità o da enti locali che impediscano in toto l’esercizio di attività economiche o che comunque impongano limitazioni, avevano subito un diniego dalle compagnie assicurative. Il motivo era dovuto al fatto che l’interruzione non sarebbe imputabile ad un “danno fisico diretto” alla proprietà assicurata, bensì alle misure volte ad arginare la diffusione del virus o alla presenza del virus medesimo.
Tuttavia, in Italia, dopo i primi provvedimenti di lockdown adottati dal governo alcune compagnie assicurative hanno deciso di estendere la garanzia per interruzione di attività anche alla pandemia di covid-19.
Interessante il caso della Germania dove alcuni mesi fa la Corte Suprema Federale è intervenuta sulla questione stabilendo che il secondo lockdown introdotto contro la pandemia può rientrare nelle coperture assicurative.